L’INPS, con la circolare 13/01/2020 n.4, facendo seguito all’art. 11-ter della Legge 128/2019 di conversione del DL 101/2019 che ha esteso l’ambito di applicazione dell’indennizzo previsto per i soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018, previsto dalla Legge 145/2018, ha precisato che la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.

Per effetto della citata Legge 128/2019, a partire dal 3 novembre u.s. possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purchè al momento della domanda siano in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 207/1996.

Per quanto riguarda le modalità operative di presentazione della domanda, restano ferme le indicazioni fornite con la circolare 77/2019.

Ne consegue che le sedi INPS dovranno rivedere le domande rigettate con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019.