Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 9 del 12/02/2016, ha precisato che i ballerini ed i tersicorei possono esercitare il diritto di opzione per la prosecuzione dell’attività di servizio entro i tre mesi precedenti alla maturazione del diritto alla pensione. 

La disciplina pensionistica per i ballerini ed i tersicorei, contenuta nel D.lgs. 182/1997, modificato dal DL 64/2010 (L. 100/2010), ha fissato l’età pensionabile in 45 anni sia per gli uomini che per le donne a decorrere dal 1° maggio 2010. In precedenza invece i limiti erano fissati in 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini. 

In via del tutto eccezionale e assolutamente transitoria, al fine di favorire i lavoratori che, per effetto della riduzione dell’età pensionabile, si sarebbero trovati al 30 giugno 2010 ad avere già maturato i nuovi requisiti anagrafici (45 anni) o li avrebbero maturati entro il biennio successivo, il legislatore ha riconosciuto la facoltà, per i due anni successivi, di esercitare l’opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio.

Per i lavoratori che avevano già compiuto o superato i 45 anni al 30 giugno 2010 il diritto di opzione andava esercitato entro il 30 agosto 2010. Mentre per tutti gli altri (ossia coloro che non ahanno ancora compiuto 45 anni di età), l’esercizio dell’opzione deve essere esercitato entro i tre mesi precedenti la maturazione del diritto alla pensione.

Pertanto il termine biennale serve solo a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell’esercizio del diritto di opzione. 

Rimangono fermi i limiti massimi entro i quali è possibile continuare a rimanere in servizio: 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini.