Basilicata e Provincia autonoma di Trento: ridefinite le nuove addizionali all'IRPEF per il 2014
A cura della redazione

La regione Basilicata, con la L.R. 30 aprile 2014 n. 8, ha rideterminato, con decorrenza 2014, le aliquote dell’addizionale all’IRPEF, passando da un’unica aliquota dell’1,23% a tre aliquote da utilizzare con il criterio dei limiti di reddito, tenendo conto che i soggetti che si trovano nella fascia di reddito 55.000-75.000 euro, con figli a carico, l’aliquota dell’1,73% va ridotta all’aliquota base dell’1,23%.
In particolare, i nuovi valori valevoli dall’anno 2014 sono i seguenti:
- Reddito imponibile inferiore a 55.000 euro: 1,23%;
- Reddito imponibile compreso tra € 55.000 e € 75.000: 1,73%; 1,23% (Utilizzabile in caso di due e più figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12. comma 2, del DPR 917/1986); 1,23% (Utilizzabile in caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili rientra in questa fascia di reddito);
- Reddito imponibile maggiore di € 75.000: 2,33%.
Invece la Provincia autonoma di Trento, con la legge provinciale n. 1/2014, come modificata dalla legge provinciale n. 8 del 26.9.2014, ha disposto, per i redditi fino a € 15.000, la riduzione di 0,73 punti percentuali dell’aliquota dell’addizionale regionale portandola allo 0,50%.
Per i redditi superiori a € 15.000, l’aliquota resta confermata nella misura ordinaria dell’1,23% (da calcolarsi sull’intero imponibile; trattasi, anche in tale caso, di aliquote per limiti di reddito).
Per i lavoratori residenti nella Regione Basilicata e nella provincia di Trento, che hanno cessato il rapporto di lavoro prima dei predetti provvedimenti, la differenza dell’imposta regionale verrà pagata o recuperata (in caso di maggior versamento effettuato) dagli stessi lavoratori in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico) ovvero in sede di conguaglio complessivo di fine anno se si rioccupano presso un nuovo datore di lavoro (sostituto d’imposta) e sempre che si avvalgono di tale opportunità (consegna della certificazione CUD richiesta e rilasciata dal precedente datore di lavoro dalla quale risulta possibile ricavare le necessarie informazioni). Per le cessazioni intervenute, e che interverranno, dalla medesima data, i datori di lavoro sostituti d’imposta, sono tenuti ad applicare da subito le nuove aliquote.
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