La BCE, il 3 agosto 2006 ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (ex TUS) a decorrere dal 9 agosto 2006, al 3,00% in ragione d'anno. Detto tasso potrà incidere sui prestiti agevolati ai fini della determinazione del reddito in natura e determina, dalla medesima data, l'automatico aggiornamento dell'aliquota di interesse per il differimento, la dilazione e la rateazione dei debiti contributivi, che quindi si attesta al 9,00% (TUR 3,00% + 6 punti percentuali). L'adeguamento di un quarto di punto del TUR determina altresì, per i datori lavoro sostituti d'imposta, l'obbligo di effettuare, in sede di conguaglio di fine rapporto (cessazioni dal 9 agosto 2006), la verifica dell'esatto fringe benefit (art. 51, c. 4 del TUIR) derivante dall'aver assegnato dei prestiti agevolati ai propri dipendenti (avendo utilizzato, nei trascorsi mesi del 2006, il TUR al 2,25% vigente al 31-12-2005). Per gli altri lavoratori titolari di prestiti agevolati, il conguaglio verrà effettuato a fine anno utilizzando il TUR che sarà vigente al 31 dicembre 2006. Si ricorda che il fringe benefit derivante dai prestiti agevolati è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati utilizzando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e gli interessi effettivamente pagati dal lavoratore. Tale valore non rappresenta reddito imponibile se complessivamente nel periodo d'imposta, sommato ad altri eventuali fringe benefit, non viene superata la soglia di ? 258,23 (non rappresenta una franchigia ma un limite, conseguentemente, superare il limite significa assoggettare a imposizione fiscale e contributiva, tutto il valore del fringe benefit). Si ricorda che il regime transitorio di 5 anni decorrente dal 1° gennaio 1999 (ex DLgs 213/1998) è ormai trascorso con la conseguenza non è più necessaria un'autonoma determinazione della Banca d'Italia per rendere effettivo anche nel nostro Paese la variazione disposta dalla BCE.