Benefici contributivi e assunzione di lavoratori in mobilità
A cura della redazione
Il beneficio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità è dovuto anche in caso di ritardo nella comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego, ma decorre dalla data della comunicazione (Cass. 17/05/2005 n.10298).
Infatti il diritto soggettivo all'agevolazione, o comunque al beneficio contributivo, è costituito dagli elementi di cui alle disposizioni della legge n. 223/1991 e la sussistenza di quegli elementi basta alla nascita del diritto.
Il suo esercizio è tuttavia sottoposto alla condizione sospensiva della comunicazione all'ente pubblico, prevista dalla legge n. 608/1996; comunicazione che rende materialmente possibile la fruizione dei benefici.
Inoltre spiega la Suprema Corte la comunicazione, da parte del datore di lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, dei suddetti elementi oltre il limite di cinque giorni imposto dall'art. 9 bis, comma 2, non comporta la totale perdita dei benefici contributivi. Tuttalpiù la mancata ricezione dei suddetti elementi da parte della sezione circoscrizionale, e quindi da parte dell'ente che "gestisce le agevolazioni", rende impossibile la fruizione dell'agevolazione stessa ovvero l'esercizio del relativo diritto. Ne consegue che la decorrenza dell'agevolazione non può essere anteriore alla comunicazione.