Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 45 del 15 maggio 2009 ha risposto al quesito avanzato dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità, per una società che decide di assumere un lavoratore iscritto alle liste di mobilità, di godere dei benefici previdenziali art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, quando all'atto dell'assunzione sia attribuita al lavoratore la qualifica di dirigente che il medesimo non possedeva nel precedente rapporto di lavoro. La Direzione generale per l'attività amministrativa del Ministero del Lavoro ha affermato che la norma cui l'interpello fa riferimento ha carattere generale e quindi non può essere estesa alle assunzioni di dirigenti che sono disciplinati da una norma speciale. L'estensione della norma generalista al caso dei dirigenti comporterebbe un aggravio per la finanza pubblica, triplicando la durata dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione di dirigenti, nonostante il tetto (non superiore ai 12 mesi) disposto dalla norma speciale ad hoc. Il Ministero ricorda, infatti, che la legge n. 266/1997 ha introdotto un regime specifico e agevolativo per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale che incompatibile quindi con l'estensione delle agevolazioni contributive previste dalla norma generale.