Benefici previdenziali per i lavoratori di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto
A cura della redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016, il Decreto 12 maggio 2016 del Ministero del lavoro, che riporta le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 277, della legge di Stabilità 2016.
La predetta norma dispone che ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, i benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.
I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS nei termini di legge, a pena di decadenza, nei limiti delle risorse assegnate.
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