Bilancio 2026: adesione ai Fondi pensione e TFR all'INPS
A cura della redazione
Dal 1° luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione.
I commi da 203 a 205 della legge di bilancio modificano le norme del D.Lgs. 252/2005 e della L. 296/2006 allo scopo di estendere da un lato l’adesione alle forme di previdenza complementare e dall’altro di allargare, in questo caso già dal 1° gennaio 2026, la platea delle imprese tenute a versare il TFR rimasto in azienda al fondo tesoreria dell’INPS.
Nel primo caso, la regola generale è che il lavoratore di prima assunzione aderisca in automatico ad un Fondo pensione a meno che, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione (e non più entro 6 mesi), scelga di rinunciare all'adesione automatica e:
a) conferisca l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente scelta;
b) ovvero mantenga il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, con possibilità di revocare tale decisione successivamente conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso indicata.
L’adesione alla previdenza complementare avviene secondo il seguente ordine.
- verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali e, in caso di una pluralità di Fondi pensione alla forma a cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale;
- in assenza degli accordi o dei contratti collettivi, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale cioè, in base al Dm 85/2020, al Fondo Cometa.
In tutti i casi è conferito l’intero TFR, oltre ai contributi a carico del datore e lavoratore in base a quanto definito dagli accordi collettivi.
Nel caso che il lavoratore non sia di prima assunzione e sia già iscritto ad un Fondo pensione, deve, entro 60 giorni, indicare a quale forma versare il TFR maturando, previa informativa che, in caso contrario, scatterebbe il meccanismo dell’adesione automatica.
TFR all’INPS – Il comma 203 amplia progressivamente la disciplina del TFR non devoluto alla previdenza complementare e destinato all’INPS attualmente da parte di datori di lavoro con almeno 50 addetti.
Infatti, già a partire dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro al di sotto della soglia di 50 addetti, perciò in precedenza esclusi dall’obbligo di destinare all’INPS il TFR rimasto in azienda, che raggiungono tale soglia come media dell’anno precedente, diventano obbligati a devolvere il TFR maturando al fondo tesoreria dell’INPS. Per il biennio 2026/2027 occorre (come condizione ulteriore) che, nel medesimo anno solare di riferimento, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Dal 1° gennaio 2032, si allarga ulteruoremnet ka platea, coivolgendo nell'obbligo di verdatre il contributo TFR all'INPS, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero pari o superiore a 40 addetti o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, sempre prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.
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