Bilancio 2026: lavoro occasionale in agricoltura
A cura della redazione
L’art.1, c 156 della Legge di Bilancio 2026, pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria prevista dalla Legge n. 197/2022 relativa al lavoro occasionale in agricoltura.
Come si ricorderà la Legge di Bilancio 2023 aveva introdotto il divieto per le imprese del settore agricolo di ricorrere al contratto di prestazione occasionale, prevedendo però una disciplina transitoria per gli anni 2023-2024 (prorogata anche per il 2025 dalla Legge n. 182/2025) che ammetteva il ricorso a determinate condizioni alle prestazioni occasionali.
Più precisamente le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono ammesse per le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.
Sulla disposizione è intervenuto il DL 19/2024 che ha previsto la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.
Come evidenziato anche dal Dossier di accompagnamento del DDL Bilancio 2026, le prestazioni occasionali in agricoltura possono essere rese da:
− persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell’Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
− pensionati di vecchiaia o di anzianità;
− giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
− detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
In caso di utilizzo di soggetti diversi è prevista l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che questa non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione.
Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, tale sanzione amministrativa pecuniaria non viene più applicata qualora la violazione derivi dall’inadempimento dell’obbligo di comunicazione relativo all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, con la conseguenza che per tale omessa comunicazione si applicherà, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero oppure, in mancanza di tali presupposti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Per quanto concerne il compenso, questo (esente da qualsiasi imposizione fiscale) è percepito dal prestatore di lavoro agricolo occasionale sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro. Il compenso, peraltro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Si prevede altresì che l’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel LUL possa avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.
Infine, il Dossier di accompagnamento del DDL Bilancio 2026 ricorda che il lavoro agricolo occasionale a è precluso ai datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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