Bilancio 2026: più lungo il contratto per sostituzione maternità
A cura della redazione
Il comma 221 dell’art. 1 della Legge 199/2025 interviene sull’art. 4 del Dlgs 151/2001 riconoscendo la possibilità di prolungare il contratto a termine, stipulato per sostituire la lavoratrice in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento della dipendente sostituita, dopo il suo rientro in azienda, non superiore al primo anno di età del bambino.
Va ricordato che l’art. 4 del T.U. della maternità prevede la possibilità per il datore di lavoro di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro, in congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio, anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Lo stesso articolo prevede inoltre che nelle aziende con meno di venti dipendenti, in caso di assunzione di personale con contratto a termine in sostituzione dei lavoratori in congedo, venga concesso uno sgravio del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro.
Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Lo sgravio trova applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
È opportuno sottolineare che la relazione tecnica parlamentare precisa che tale passaggio normativo dove essere interpretato nel senso che nel momento in cui la lavoratrice o il lavoratore torna al lavoro dopo la fruizione del periodo di astensione, cessa il beneficio contributivo per il datore di lavoro sul contratto a termine posto in essere in sostituzione.
La finalità della Legge di Bilancio 2026 è quindi quella di garantire la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità per un ulteriore periodo “di affiancamento”, sempre entro l’anno di vita del bambino.
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