Bilancio 2026: prorogati gli ammortizzatori sociali
A cura della redazione
L’art.1, cc 164-174 della Legge di Bilancio 2026, proroga al 2026 alcune misure di sostegno al reddito tra le quali l’indennità giornaliera onnicomprensiva (c. 164), pari a un importo non superiore a 30 euro giornalieri, prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Tale indennità è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito.
Imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa (c. 165) – vengono stanziate ulteriori risorse per la prosecuzione nel 2026 dei trattamenti CIGS, riconosciuti dall’art. 44, c. 11-bis, del D.lgs. 148/2015, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
L’ulteriore intervento di CIGS viene concesso, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto legislativo 148/2015, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.
Esonero dal contributo addizionale (c. 166) – la norma proroga per il 2026 l’esonero dal contributo addizionale previsto per il 2025 dal DL 92/2025, per un periodo massimo di 12 mesi, per le unità produttive di imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che accedono ai suddetti trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Si ricorda che per la fruizione della CIGO e della CIGS il contributo addizionale è pari al 9%, 12% e 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate. Invece, il contributo addizionale per la fruizione dell’assegno di integrazione salariale a carico del FIS è pari a 4%.
CIGS per cessazione attività (cc. 167 e 172) – viene prorogata al 2026 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, di cui all’art. 44, c. 1 del DL 109/2018. Tale possibilità è concessa in deroga ai limiti generali di durata vigenti e anche se il datore di lavoro ha occupato mediamente meno di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Sempre a favore delle predette imprese, viene inoltre concesso un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, non prorogabili, qualora vi siano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale.
Lavoratori dei call center (c. 170) – Vengono rifinanziate per il 2026 le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, ai sensi dell’art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015 e autorizzate secondo i criteri previsti dal DM 16 gennaio 2025, n. 45. Tale ultimo decreto ministeriale specifica che l’indennità può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
L’indennità spetta per un massimo di 12 mesi.
CIGS per le imprese con almeno 1.000 dipendenti (c.171) – viene concesso un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2026, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, in deroga ai limiti di durata posti dal Dlgs 148/2015, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
Non trovano applicazione le disposizioni inerenti la consultazione sindacale e le altre modalità procedurali di cui agli artt. 24 e 25 del Dlgs 148/2015.
CIGS per riorganizzazione, contratti di solidarietà e crisi aziendale (cc. 173 e 174) – vengono riservate ulteriori risorse, per gli anni 2026 e 2027, destinate a prorogare la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS ex art. 22-bis del Dlgs 148/2015, in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa vigente.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
Restano fermi le condizioni e i presupposti per l’accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, tra cui la presentazione di piani di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, ovvero a gestire processi di transizione, e comunque finalizzati al recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze.
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