L’art.40 del DDL Bilancio 2026 proroga per un ulteriore anno l’indennità, pari a 30 euro giornaliere, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per i periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo obbligatorio e non obbligatorio, così assicurando un sostegno economico per gli arresti dell’attività derivanti dal fermo biologico o da altre prescrizioni della normativa di settore. Spetta sempre ad un decreto interministeriale attuare la disposizione normativa.

La norma prevede anche che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito al fine di evitare casi di doppio finanziamento.

Aree di crisi industriale complessa - La disposizione proroga per il 2026 anche i trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Si tratta di quelli disciplinati sia dall’art. 44, c. 11-bis del Dlgs 148/2015 sia di quelli dell’art. 53-ter del DL n. 50/2017 (L. n. 96/2017), oltre alla mobilità in deroga. Viene confermato, per tutto il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5, c. 1 del Dlgs 148/2015.

Crisi aziendale – prevista la proroga sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale (art. 44 DL n. 109/2018 – L. n. 130/2018).

Call center – vengono rifinanziate le risorse per il 2026 per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (art. 44, c. 7 del D.lgs 148/2015).

Imprese di interesse strategico nazionale – prorogato il trattamento di integrazione salariale straordinario per le imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell’impresa.

CIGS per cessazione attività - Per l'anno 2026, viene autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale (art. 44, cc. 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del DL n. 109/2018 – L. n. 130/2018). La fruizione dell’ammortizzatore sociale è subordinata all’iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma SIISL e all’effettiva partecipazione da parte degli stessi ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Imprese con rilevanza economica strategica – rifinanziata per il 2026 e 2027 la proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale riconosciute alle imprese con rilevanza economica strategica (art. 22-bis D.lgs 148/2015).