Bilancio 2026: incentivo Naspi all’autoimpiego in due rate
A cura della redazione
Il comma 176, dell’art. 1 della Legge n. 199/2025 modifica l’art. 8 del Dlgs 22/2015 prevedendo che l’erogazione anticipata della Naspi come incentivo all’imprenditorialità non avvenga più in un’unica soluzione, ma in due rate del 70% e 30%.
Più precisamente il Dlgs 22/2015 consente al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI di richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Sul punto l’INPS (circ. n. 147/2017) aveva precisato che è possibile riconoscere l’anticipazione della NASPI in caso di: attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo; attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola; sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Inoltre, a determinate condizioni, è possibile richiedere l’anticipo NASPI per la costituzione di società unipersonale caratterizzata dalla presenza di un unico socio; costituzione o ingresso in società di persone o di capitali in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa.
Resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità.
Come anticipato all’inizio, l’ammontare della NASPI è anticipato in due rate:
la prima in misura pari al 70% dell'intero importo;
la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni), qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, se il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.
La Legge di bilancio stabilisce anche che l’erogazione della seconda rata è subordinata alla condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.
Si ricorda, infine, che non sono stati modificati i termini per la presentazione dell’istanza di anticipazione. Questa deve essere inoltrata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
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