Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 21029 del 12 ottobre 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di bilateralità nel settore artigianato.
In particolare, richiamando l’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30.6.2010, il Ministero ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese che applicano i contratti nazionali di lavoro dell'artigianato (con la sola esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto) e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente bilaterale devono erogare a ciascun lavoratore una quota di retribuzione (EAR, "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione") pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano, infatti, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro. D'altronde, essendo "retribuzione" la somma sopra indicata deve essere erogata in ragione delle caratteristiche concrete del rapporto di lavoro (part-time, apprendisti) e in connessione dell’effettiva prestazione lavorativa (riduzione orario, aspettative, malattia/infortunio e così via). Inoltre, la stessa è esclusa dalla base di calcolo del TFR, ma è utile ai fini del calcolo degli oneri diretti ed indiretti: ciò sta a significare che non sarà soltanto il lavoratore interessato a poter richiedere all'azienda inadempiente l'assolvimento dell'obbligo contrattualmente previsto, ma anche gli organi ispettivi e di vigilanza i quali potranno intervenire in chiave sanzionatoria sulla mancata corresponsione.