La Provincia autonoma di Bolzano, ha adottato lo scorso 5/02/2006, la legge sull'apprendistato avente come finalità quella di adattare il particolare contratto di formazione alle esigenze della riforma moratti sui cicli scolastici e e quelle della Riforma Biagi sul mercato del lavoro.
Differentemente da quanto previsto dal Dlgs 276/2003 la legge sull'apprendistato distingue le tre tipologie contrattuali non tanto attraverso l'età del giovane quanto piuttosto attraverso il diploma finale che deve essere conseguito.
Pertanto accanto all'apprendistato volto all'assolvimento dell'obbligo scolastico o al conseguimento di un diploma di scuola superiore, si aggiunge anche quello che inizia dopo l'adempimento dell'obbligo formativo e si chiude con una qualifica integrativa o una specializzazione.
Inoltre il Consiglio di Bolzano ha stabilito che in deroga alla normativa nazionale la retribuzione può essere ridotta in relazione all'impegno formativo richiesto dalla professione scelta e all'ammontare delle ore di lezione nella scuola professionale.
L'età massima per la stipulazione di un contratto di apprendistato viene portata da 25 a 29 anni mentre quella minima rimane di 15 anni.
E' prevista la figura dell'istruttore che deve affiancare il giovane durante il contratto di apprendistato. Figura professionale che corrisponde al tutor previsto dalla Riforma Biagi.
Relativamente alla seconda tipologia di apprendistato è previsto che la durata possa variare da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 36 mesi allungabili in caso di professioni di particolare complessità.