Bonus assunzioni e rispetto del limite del de minimis
A cura della redazione
La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza 26/04/2006 n.141, ha deciso che il limite del de minimis non trova applicazione nei confronti del bonus assunzioni ex art. 63 L. 289/2002 e art.7 L. 388/2000.
I giudici regionali sono arrivati a questa conclusione partendo dal fatto che il bonus riconosciuto per i nuovi assunti non può essere qualificato come aiuto di stato nei confronti del quale vige il limite dei 100.000 euro in tre anni (la regola del de minimis), ma come aiuto all'occupazione (estraneo quest'ultimo al predetto limite).
Deve quindi ritenersi infondato quanto sancito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 11E/2003 dove fornendo le istruzioni operative sull'utilizzo del bonus veniva ribadito il rispetto del de minimis (in ottemperanza alla legge nazionale che lo prevedeva espressamente anche se il Regolamento CE 2204/2002 non ne faceva menzione).
La stessa Agenzia delle entrate inoltre si contraddice. Nella circolare sottolinea l'obbligo di rispettare la regola del de minimis mentre nel modello ICO da utilizzare per fruire del bonus non vi è traccia.