Bonus bebè: entro fine anno la Dichiarazione sostitutiva unica per non perdere gli arretrati
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 6/12/2018, ha ricordato che chi non ha ancora presentato la DSU per fruire dell’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) per gli anni 2015/2016/2017, può ancora adempiere all’obbligo entro il 31/12/2018.
L’Istituto previdenziale ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito di legge previsto non solo per l’accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo.
Per tale ragione il requisito dell’ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente, che abbia presentato domanda nel 2017 (o nel 2016) e sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
Riproduzione riservata ©