È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, il DPCM 27.2.2015 disciplinante le modalità per usufruire di un assegno in caso di nascita o adozione di un bimbo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, così come previsto dall’art. 1, comma 125, della L. 190/2014 (Stabilità 2015).
Si tratta di un importo pari a € 960 per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuo dell’assegno è pari a 1.920 euro.
L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell’assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 1.920 euro.
L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
La domanda per l’assegno è presentata all’INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall’Istituto   entro   il 25 aprile 2015.