Bonus donne 2026: prime indicazioni sulla gestione dall’INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, ha fornito i primi chiarimenti in merito al c.d. bonus donne introdotto dall’art. 1 del D.L. 62/2026, in attesa di pubblicare le relative istruzioni operative riferite a tutte le gestioni previdenziali interessate.
Di seguito, si riportano i chiarimenti più significativi, fermo restando quanto già previsto dal citato art. 1.
Introduzione
In primis, è utile ricordare che l’esonero contributivo in argomento spetta, per un periodo massimo di 24 mesi, a condizione che le assunzioni con contratto a tempo indeterminato riguardino donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
Datori di lavoro interessati
I datori di lavoro che possono accedere all’esonero sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.
Lavoratori per i quali spetta l'esonero
Le assunzioni agevolate devono riguardare contratti a tempo indeterminato per:
- di qualsiasi età e ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 punto 4) del Regolamento (UE) 651/2014, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
- appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 punto 4) del Regolamento (UE) 651/2014
L’agevolazione non può trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
L’incentivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto D.Lgs. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Inoltre, si precisa che le agevolazioni non possono trovare applicazione nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).
L’esonero contributivo in argomento spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
L’INPS chiarisce, infine, che il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Assetto e misura
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Il beneficio ordinario è riconosciuto entro limiti che variano a seconda della categoria di appartenenza della neoassunta.
In particolare, il limite massimo è di:
- 650 euro mensili, per un massimo di 24 mesi per la categoria 1) e 2) di cui al precedente elenco;
- 650 euro mensili, per un massimo di 12 mesi per la categoria 3) del precedente elenco
Nel caso in cui, le tre categorie sopracitate riguardino donne che siano residenti nelle regioni della ZES unica, il limite massimo sale a 800 euro mensili, per un massimo di 24 mesi nel caso di donne molto svantaggiate (di cui ai punti 1) e 2) del sopracitato elenco) e 12 mesi nel caso di donne svantaggiate (di cui al punto 3) del sopra citato elenco).
Nei casi di assunzione o cessazione del rapporto nel corso del mese, il limite massimo deve essere riproporzionato su base giornaliera (20,96 euro al giorno per il massimale ordinario e 25,80 euro per quello ZES). In presenza di rapporti part-time, l’importo massimo fruibile deve essere ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro svolto.
La circolare precisa, inoltre, quali contribuzioni restano escluse dall’esonero. Non possono essere agevolati i premi INAIL, il contributo al Fondo Tesoreria TFR, i contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo trasporto aereo e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. Sono, altresì, escluse le contribuzioni prive di natura previdenziale, come i contributi di solidarietà per previdenza complementare, assistenza sanitaria, lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti. Viene, inoltre, chiarito che il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% resta invece agevolabile; conseguentemente, il datore di lavoro non deve operare la corrispondente riduzione della quota annua di TFR. La misura opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, tenendo conto delle eventuali riduzioni derivanti dal conferimento del TFR alla previdenza complementare.
Condizioni generali
Il diritto all’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, nonché alla regolarità contributiva del datore di lavoro (DURC regolare), all’assenza di violazioni in materia di lavoro, sicurezza e tutela delle condizioni lavorative e al rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’INPS richiama, inoltre, il nuovo obbligo, introdotto dal D.L. 159/2025, relativo alla pubblicazione delle vacancy sul SIISL per i datori di lavoro che intendono accedere a incentivi pubblici. Tuttavia, fino all’emanazione del decreto attuativo, tale obbligo non è ancora operativo.
Vengono, quindi, elencate le ipotesi in cui il beneficio non può essere riconosciuto. L’esonero è escluso se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di legge o contrattuale, come nei casi di diritto di precedenza alla riassunzione. Non spetta, inoltre, quando viene violato il diritto di precedenza di un lavoratore licenziato o cessato da un contratto a termine, quando presso il datore di lavoro sono in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazioni aziendali oppure quando il lavoratore assunto sia stato licenziato nei 6 mesi precedenti da un’impresa con assetti proprietari coincidenti o collegati. La circolare ricorda anche che il tardivo invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione comporta la perdita della quota di incentivo relativa al periodo antecedente la comunicazione stessa.
Qualora una lavoratrice sia stata assunta con le agevolazioni contributive in commento, nel caso in cui si verifichi una cessazione anticipata del rapporto e una successiva assunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro, anche in caso di successione senza soluzione di continuità, si può fruire dell’agevolazione residua solo se anche il successivo rapporto di lavoro sia instaurato entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Condizioni specifiche
Il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei 6 mesi precedenti, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Analogamente, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata non possono essere licenziati, per giustificato motivo oggettivo, né il lavoratore assunto con l’esonero né altri lavoratori con la stessa qualifica occupati nella stessa unità produttiva. La violazione di tale vincolo comporta la revoca del beneficio e il recupero degli importi già fruiti. Restano, però, esclusi dal divieto i licenziamenti dovuti a sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o superamento del periodo di comporto.
La circolare ribadisce, inoltre, che l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti e che il beneficio è subordinato all’applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale netto
L’aumento dell’occupazione netta deve essere verificato mensilmente confrontando il numero dei lavoratori occupati con la media dei 12 mesi precedenti, utilizzando il criterio delle unità di lavoro annuo (ULA). Il requisito si considera, comunque, rispettato se la mancata crescita occupazionale dipende da dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Diversamente, il beneficio non spetta nei casi di riduzione del personale.
La verifica dell’incremento deve essere effettuata per ogni singola assunzione e mantenuta per tutto il periodo di fruizione dell’esonero. Qualora il requisito venga meno in un determinato mese, il beneficio non può essere fruito per quel periodo, ma può essere ripreso nei mesi successivi in caso di ripristino dell’incremento occupazionale. La circolare precisa, inoltre, che, ai fini del calcolo, devono essere considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Viene, infine, ricordato che il beneficio, in quanto aiuto di Stato, non può superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro e non può essere riconosciuto a imprese in difficoltà o soggette alla clausola Deggendorf. Gli esoneri saranno registrati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altri esoneri contributivi
Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni contributive riferite alla contribuzione datoriale. La circolare cita espressamente l’incompatibilità con la Decontribuzione Sud, con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e con l’incentivo NASpI. Sono, inoltre, incompatibili le riduzioni contributive previste per il settore agricolo e per l’edilizia. Restano, invece, compatibili la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni prevista dalla L. di Bilancio 2025, l’esonero contributivo legato alla certificazione della parità di genere e le agevolazioni che incidono sulla contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri.
Procedimento di ammissione
La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni – Bonus donne 2026” disponibile sul sito INPS. Nell’istanza devono essere indicati i dati dell’azienda e del lavoratore, la categoria di svantaggio di appartenenza, la tipologia contrattuale, l’eventuale percentuale di part-time, la retribuzione mensile prevista e l’aliquota contributiva datoriale. Il datore di lavoro deve, inoltre, dichiarare l’assenza di cumulo con altri incentivi e il rispetto del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva applicabile. Una volta ricevuta la domanda, l’INPS provvederà a verificare la disponibilità delle risorse e a calcolare l’importo massimo dell’agevolazione spettante.
Riproduzione riservata ©