Bonus famiglia: aggiornate le istruzioni dei moduli con le ultime novità
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 12/02/2009 (pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it il 13/02/2009 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244), fa seguito alla circolare n.2 del 3/02/2009, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti sul bonus famiglia ex DL 185/2008 (L. 2/2009) in seguito al differimento al 28/02/2009 del termine per la consegna del modulo di richiesta al datore di lavoro, per rivedere ed aggiornare le istruzioni per la compilazione dei modelli.
Innanzi tutto sono state fissate le nuove scadenze che devono essere osservate dai soggetti interessati al bonus straordinario già anticipate con la circolare 2/2009.
Più precisamente le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.
A tal proposito, ci sono due alternative:
- chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. L'erogazione avviene entro la fine del mese di marzo. Nel caso in cui il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia".
- coloro che , invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
L'altra novità riguarda i nuclei con portatori di handicap. Inizialmente si riteneva che il bonus potesse essere fruito solo se nel nucleo era presente un figlio con disabilità, mentre adesso l'Agenzia precisa che l'agevolazione spetta anche quando portatore è qualsiasi altro familiare a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR portatore.
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