Bonus Famiglia: con i redditi 2007 l'erogazione del sostituto slitta al 31 marzo 2009
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 3/02/2009 n. 2, è intervenuta nuovamente sul bonus famiglia per fornire alcuni chiarimenti dopo la modifica disposta dalla Legge di conversione del DL anticrisi.
Come si ricorderà la Legge 2/2009 ha differito dal 31 gennaio al 28 febbraio p.v. il termine entro il quale i soggetti interessati devono presentare al sostituto d'imposta la richiesta volta ad ottenere il beneficio.
Poiché il termine del 28 febbraio 2009 coincideva anche con la scadenza per l'erogazione del bonus da parte dei sostituti d'imposta, l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche il predetto termine deve ritenersi differito di un ulteriore mese e quindi al 31 marzo 2009.
Le altre novità possono essere così sintetizzate:
- Slitta al 30 aprile 2009 il termine originariamente fissato al 31 marzo per la presentazione della richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate nei casi in cui il bonus non possa essere erogato dal sostituto.
- La residenza come condizione base per richiedere il bonus vale solo per il richiedente e non anche per i familiari.
- Se i componenti del nucleo familiare sono residenti all'estero lo status di familiare deve essere attestato con: documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine con traduzione in lingua italiana e asseverazione del prefetto competente per territorio, con documentazione con apposizione dell'apostille, con documentazione validamente formata dal Paese d'origine tradotta in italiano e asseverata dal consolato italiano presente in quel Paese.
- I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli.
- Se il figlio non è a carico non dovrà essere tenuto in considerazione ai fini della determinazione del nucleo famigliare per il bonus.
- In caso di separazione e divorzio, se è stato deciso l'affidamento congiunto dei figli, i genitori possono liberamente scegliere come costituire il nucleo familiare (a carico di uno o dell'altro).
- I soggetti fiscalmente a carico di altri non possono richiedere autonomamente il bonus.
- Le categorie di reddito del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare utili alla richiesta del bonus devono essere: redditi di lavoro dipendente; redditi di pensione; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi diversi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, redditi fondiari.
- La condizione del possesso dei redditi è soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi come l'indennità di disoccupazione o di mobilità.
- Il reddito d'impresa, i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente e i redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria non danno diritto al bonus.
- Nel reddito complessivo è ricompreso anche quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
- In caso di nucleo familiare composto da un unico componente il bonus di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi vi sia in ogni caso il reddito di pensione.
- Danno diritto al bonus non solo i figli portatori di handicap, ma anche il coniuge o altri familiari con disabilità del richiedente appartenenti al nucleo familiare.
- La richiesta può essere fatta una sola volta con riferimento ai componenti del medesimo nucleo familiare.
- La richiesta effettuata nel 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo.
- Le somme indebite devono essere restituite con la dichiarazione del redditi del prossimo anno (Mod. Unico 2010).
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