Bonus famiglia: slitta al 28 febbraio il termine per le domande relative al 2007
A cura della redazione

L'Inps, con messaggio 19/01/2009, n. 1291, fornisce alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento del Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti previsto dall'art. 1 del DL anticrisi.
L'Istituto previdenziale ha riepilogato la normativa ricordando che il bonus famiglia spetta ai soggetti residenti, appartenenti ad un nucleo familiare a basso reddito, in possesso di particolari requisiti di reddito familiare, variabili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e della eventuale presenza di componenti portatori di handicap.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva ed i soggetti che hanno renditi fondiari superiori a 2.500,00 euro.
Il numero dei componenti il nucleo familiare si calcola includendo il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico, oltre ai figli e agli altri familiari fiscalmente a carico.
Per poter fruire del beneficio, gli interessati devono presentare apposita domanda al sostituto d'imposta (per i lavoratori ancora in attività), agli enti previdenziali (per i soggetti pensionati) ovvero direttamente all'Agenzia delle entrate.
L'INPS precisa che se l'interessato sceglie di presentare domanda presso una sede territoriale dell'Istituto previdenziale, la richiesta deve essere inoltrata entro il 28 febbraio 2009, se opta per il periodo di imposta 2007 ed entro il 31 marzo 2009, se opta per il periodo di imposta 2008.
La richiesta può essere presentata, alternativamente, in via telematica all'Agenzia delle entrate, anche tramite CAF entro il 31 marzo 2009, se la richiesta è riferita al periodo d'imposta 2007 ed entro il 30 giugno 2009 , se il soggetto è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, ovvero con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, se la richiesta è riferita al periodo d'imposta 2007.
I sostituti d'imposta e gli enti previdenziali, ai quali viene presentata la richiesta, erogano il beneficio spettante, entro il mese di febbraio e marzo 2009, per le domande riferite al 2007, ovvero aprile e maggio 2009, per le domande riferite al 2008.
Infine conclude l'INPS per i soggetti titolari di trattamento pensionistico o di altre prestazioni corrisposte dall'Istituto previdenziale (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, ecc.), il bonus viene erogato per i soli soggetti per i quali l'Istituto è sostituto di imposta.
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