Il Ministero del lavoro, con il decreto 19/12/2016 n. 454, ha reso noto che il bonus occupazionale in caso di assunzione di giovani effettuate dal 1/01/2017 al 31/12/2017 non spetta in caso di lavoro intermittente.

La citata esclusione va ad aggiungersi a quelle già previste dal Decreto direttoriale 394/2016 relative al lavoro domestico e accessorio.

Si ricorda che l’incentivo invece spetta ai datori di lavoro che assumono i giovani con una delle seguenti tipologie contrattuali: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere; contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Nei casi di assunzione con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto; mentre in caso di assunzione con contratto a termine è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.