Bonus per il reimpiego di lavoratori licenziati: l'Inps fornisce le istruzioni
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014, ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative relative ai benefici, previsti dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 (modificato dal decreto direttoriale 390/2013), per il reimpiego di lavoratori licenziati.
Si ricorda, innanzi tutto, che, in base ai suddetti decreti (applicabili a decorrere dall’1.1.2013), i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti, per giustificato motivo oggettivo - riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per 6 mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per 12 mesi – per rapporti a tempo indeterminato.
L’Istituto ha, quindi, fornito le seguenti precisazioni:
- Ai fini dell’applicazione del beneficio, al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore che abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi dei decreti;
- Il beneficio può essere riconosciuto, anche, in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In questo caso, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore (il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28.6.2013);
- Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento;
- Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, il beneficio spetta, per una misura e durata proporzionalmente ridotte, anche per rapporti di durata inferiore a 6 mesi;
- In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a 12 mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo;
- Il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale;
- Il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Inps ha, da ultimo, fornito le istruzioni operative relative alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici ed alla compilazione del flusso Uniemens.
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