Il Ministero del lavoro, rispondendo a una serie di quesiti in merito all'agevolazione riconosciuta per il secondo figlio dal DL 269/03 ha precisato che spetta anche alle cittadine dei dieci nuovi Stati che entreranno a far parte della UE il prossimo mese di maggio 2004. Il Ministero ha colto l'occasione inoltre per fornire i seguenti chiarimenti: - l'agevolazione scatta anche per il secondo figlio della madre minorenne che non può riconoscere il bambino. Se invece la mamma è minorenne e non può riconoscere il bambino, l'assegno viene erogato al padre che ha riconosciuto il figlio e lo ha iscritto nel proprio nucleo anagrafico. - se il bambino è riconosciuto solo dal padre, il bonus non può essere erogato; infatti il diritto alla concessione dell'assegno è in capo alla madre se la stessa non ne è titolare, non può trasferirlo al padre. - se la madre muore al momento del parto, si ritiene che l'assegno possa essere erogato in sua vece al padre. Prima però è necessario il controllo dei requisiti in capo alla madre, in particolare della cittadinanza italiana o comunitaria e dell'esistenza di un primogenito. - se la madre ha avuto un figlio nato vivo, ma deceduto poco dopo la nascita, l'assegno deve essere erogato, poichè comunque in questi casi è predisposto l'atto di nascita e il bambino viene iscritto all'anagrafe. - se invece il bambino nasce morto l'assegno non spetta: in questo caso si forma l'atto di nascita contestualmente a quello di morte senza iscrizione all'anagrafe. - in caso di adozione nazionale, il Comune deve far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione allo scopo di escludere l'affidamento preadottivo non contemplato dalla legge in esame. - se l'adozione è internazionale, il Comune deve invece far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale italiano che rende efficace quella del tribunale straniero.