Brexit: prorogabili fino a 24 mesi solo i distacchi autorizzati prima del 2021
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 27/04/2021 n.71, ha precisato che i periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito, avvenuta il 1° gennaio 2021, devono essere computati ai fini della durata complessiva che non può superare il limite dei 24 mesi.
Riguardo alla proroga dei periodi di distacco, l’INPS sottolinea che eventuali proroghe autorizzate prima del 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione alla predetta data saranno valide fino a naturale scadenza.
Medesimo discorso vale anche per gli accordi, stipulati prima della citata data, in deroga alle disposizioni generali previste dalla normativa comunitaria. Queste restano valide fino alla naturale scadenza.
Invece, le nuove disposizioni non prevedono più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco fino a 24 mesi, né di stipulare in via eccezionale accordi in deroga. Ne consegue che per i distacchi autorizzati dal 2021 la durata massima sarà di 12 mesi.
La circolare, richiamando il messaggio 4805/2020 conferma la validità delle certificazioni di distacco A1 rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente l’entrata in vigore dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE- Regno Unito e con data finale successiva al 31/12/2020. In questo caso sarà comunque possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità.
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