È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, il decreto del Ministero dell’Economia 21.12.2012, recante norme di attuazione del fondo di Garanzia per le imprese colpite da calamità naturali.
Nel provvedimento si chiarisce che sono ammessi all'intervento del Fondo i finanziamenti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi ai soggetti beneficiari (le imprese) destinati a investimenti finalizzati alla sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'attività d’impresa e danneggiati dagli eventi naturali calamitosi. Per richiedere l'intervento della garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti (le banche) devono trasmettere al Gestore, secondo le modalità indicate nel Manuale d'uso Operativo:
a) le informazioni inerenti le tipologie del finanziamento per le quali è richiesto l'intervento del Fondo, con le relative condizioni offerte, nonché con l'assenso alla pubblicazione sul sito internet dell'Abi e/o del Gestore e/o del Ministero e/o della Regione e/o di altro soggetto che apporti al Fondo disponibilità finanziarie;
 b) una dichiarazione di impegno ad esaminare le domande di finanziamento e a verificare la destinazione del finanziamento stesso a ristoro del danno subito.
La garanzia ha natura sussidiaria e copre, nei limiti delle risorse disponibili, la perdita che i soggetti richiedenti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di recupero del credito.
La garanzia è concessa, inoltre, a titolo gratuito, ed opera nei limiti e alle condizioni della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti “de minimis”.