L'INPS, con la circolare 16 dicembre 2002 n. 183, ha fornito le istruzioni operative per il recupero dei contributi sospesi (ordinanza 3196 del Ministero dell'interno) nelle ragioni della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e provincia autonoma di Trento. Il recupero del versamento dei contributi sospesi, senza aggravio di interessi, sanzioni o altri oneri, decorre dal 10 dicembre 2002 mediante rateazione pari a otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Ne consegue che: - per i soggetti colpiti dall'alluvione nelle regioni di: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, il versamento dovrà essere effettuato in 120 rate mensili (durata sospensione 15 mesi x 8=120); - per i soggetti colpiti dall'alluvione nella regione Calabria il versamento dovrà essere effettuato in 128 rate mensili ( durata sospensione 16 mesi x 8 =128); - per i soggetti dell'alluvione nelle regioni di: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Provincia autonoma di Trento, il versamento dovrà essere effettuato in 112 rate mensili (durata della sospensione 14 mesi x 8 = 112) Il titolare dell'azienda ha facoltà di richiedere, mediante il modello di domanda "SOSP./AGR." Allegato alla circolare oggetto del commento, di ottemperare al pagamento della contribuzione sospesa anche nelle seguenti modalità alternative: - Unica soluzione; - Numero inferiore a quanto disposto per legge. Il modello SOSP./AGR., deve essere presentato alla Sede competente con l'indicazione dei dati identificativi dell'azienda e con la sottoscrizione della rateizzazione richiesta. Il mancato versamento di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, ma concretizza esclusivamente un'omissione contributiva relativa alla singola rata che determinerà l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (art. 116 commi 8-20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, cfr circolare n. 110 del 23 maggio 2001). In tale ipotesi le somme aggiuntive, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, sono applicate per il periodo compreso tra la scadenza della singola rata e la data del pagamento effettivo.