Call center: niente intermittente se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 10/2014 del 25 marzo 2014, ha precisato che il datore di lavoro non può ricorrere al lavoro intermittente per assumere personale da occupare nelle attività di call center sia in bound che out bound, nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso dei requisiti anagrafici oppure se la contrattazione collettiva non l’abbia previsto.
Infatti il ricorso all’attività contemplata al n. 12 (addetti ai centralini telefonici privati) dell’elenco previsto dal RD 2657/1923 non può essere effettuato poiché quest’ultima ha una sua specifica connotazione in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate. Invece la prestazione svolta dagli operatori di call center è sicuramente una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di un’attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa.
Ciò trova conferma anche nell’art. 61 del DLgs 276/2003 dove il legislatore ammette il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto per l’attività di call center out bound quando trattasi di attività di vendita diretta di beni e servizi.
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