Il Ministero del lavoro, con la nota operativa dell'1 marzo 2017 prot.n.33/1328, ha reso note le modalità tramite cui deve essere effettuata la comunicazione obbligatoria prevista per gli operatori economici che decidano di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center in un Paese non membro dell'Unione europea.

La comunicazione deve essere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante per la protezione dei dati personali, almeno trenta giorni prima del trasferimento.

Per assolvere agli obblighi di comunicazione verso il Ministero e l'Ispettorato è necessario indicare le seguenti informazioni:

  • il numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subito una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d'orario o di mansione, licenziamento);
  • l'unità o le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

A partire dal 28 marzo 2017 il modello telematico con cui effettuare la comunicazione sarà accessibile, sui siti www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it. Per poter accedere al modello e completarne i campi occorre essere registrati al portale dei servizi Cliclavoro.

Nel periodo fino a tale data e in via provvisoria, gli operatori economici dovranno ottemperare all'obbligo di comunicazione attraverso l'allegato alla nota da inviare a deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

Il modello permette anche di adempiere agli obblighi relativi ad eventuali delocalizzazioni avvenute prima dell'1 gennaio 2017. In questo caso la comunicazione dovrà essere inoltrata con le modalità suddette entro il 2 marzo 2017.