Sulla G.U. n. 158/2016 è stata pubblicata la Legge 7 luglio 2016, n. 122, c.d. Legge  europea 2015-2016 che tra le altre cose apporta modifiche all’art. 29 del Dlgs 276/2003 in materia di diritti dei  lavoratori  a  seguito  di subentro di un nuovo appaltatore.

Gli elementi nuovi, rispetto al testo precedente sono due, in particolare:

  • Il nuovo appaltatore deve essere dotato di propria struttura organizzativa e operativa;
  • Il nuovo appaltatore deve avere una propria identità d’impresa e non rappresentare, con la riassunzione del personale già occupato nell’appalto, una semplice continuità della precedente impresa.

La modifica si è resa necessaria a seguito delle osservazioni, in materia, avanzate dalla Commissione Europea (comunicazione di pre-infrazione), che avrebbero portato all’abrogazione dell’intero comma 3 dell’art. 29 del D. lgs. 276/2003.

Pertanto, dal 23 luglio 2016, per escludere le regole del trasferimento d’azienda nell’acquisizione del personale nei cambi di appalto occorre verificare che siano soddisfatte le citate condizioni. In caso contrario scattano le garanzie dell’art. 2112 del c.c.