Campania: approvata la disciplina sui tirocini di formazione e orientamento
A cura della redazione

La Giunta regionale della Campania, con la delibera 22/07/213 n.243, ha approvato le modifiche al regolamento regionale 9/2010 in materia di lavoro e formazione professionale adeguando gli articoli relativi al tirocinio alle linee guida contenute nell’Accordo del 24/01/2013.
In particolare le tipologie di tirocinio regolamentate dalla Giunta regionale sono:
- i tirocini formativi e di orientamento,
- i tirocini di inserimento e reinserimento
- i tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento, in favore dei disabili, delle persone svantaggiate e dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
I primi si rivolgono ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi precedenti l’avvio del tirocinio. I secondi possono essere attivati con i soggetti inoccupati, i disoccupati, i lavoratori in mobilità e i lavoratori sospesi in CIG da almeno 6 mesi (esclusi quelli in CIGO).
Rimangono invece esclusi dalla disciplina contenuta nella Delibera 243/2013: i tirocini curriculari, i tirocini transnazionali, quelli estivi, quelli per i soggetti extracomunitari residenti all’estero e i periodi di pratica professionale e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Per quanto riguarda il numero massimo di tirocini, questo è correlato ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante: 1 tirocinante per le aziende con dipendenti da 1 a 4; 2 tirocinanti per le aziende da 5 a 8; 3 tirocinanti per le aziende da 9 a 12; 4 tirocinanti per le aziende da 13 a 16; 5 tirocinanti per le aziende da 17 a 20. Infine da 6 tirocinanti fino ad un massimo del 20% dell’organico a tempo indeterminato nelle aziende con oltre 20 dipendenti.
I periodi di tirocinio non possono durare meno di 1 mese né eccedere le seguenti durate massime: 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento; 12 mesi per quelli di inserimento e reinserimento; 12 mesi per i tirocini stipulati in favore delle persone svantaggiate e 24 mesi in favore dei disabili.
Infine in merito all’indennità di partecipazione, la regione Campania ha deciso che il soggetto ospitante è tenuto a corrispondere al tirocinante un somma non inferiore a 400 euro, salva la possibilità di definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.
L’indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno al reddito.
Riproduzione riservata ©