Il committente o il responsabile dei lavori del cantiere edile può verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori dell’impresa affidataria con le modalità che ritiene più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Lo chiarisce la Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 7 del 12 maggio 2016, con cui la Federcoordinatori ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2001. Ai sensi di tale disposizione “il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter…”. L’art. 97, co 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008 prevede “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

Pertanto, in considerazione della risposta del Ministero, la formazione del datore, dei dirigenti e dei preposti può essere verificata in qualunque modo.