Il Ministero del lavoro, rispondendo il 20/11/2009 ad una delle FAQ in materia di sicurezza, ha ricordato che il medico competente ha l'obbligo (artt. 20 e 25 T.U. sicurezza) di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio secondo il modello riportato nell'allegato 3A al DLgs 81/2008.
L'inosservanza comporta l'applicazione della sanzione fino a 6 mesi o l'ammenda da euro 300 a 1200.
Ne consegue che per i lavoratori sorge l'obbligo simmetrico di contribuire all'adempimento delle disposizioni sulla tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare le norme e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, di cui l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione.