L’INL, con la nota 7/02/2019 n.1214, ha precisato che l’ulteriore contratto a tempo determinato stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente, ai sensi dell’art. 19, c. 3 del D.Lgs. 81/2015, necessita di una delle causali individuate dal Decreto Dignità, essendo un rinnovo. Con la stessa nota è stato anche precisato che il citato ulteriore contratto presso l’INL, della durata di 12 mesi, potrà non solo superare la durata massima legale, pari a 24 mesi, ma anche quella diversa prevista dalla contrattazione collettiva.