L’Enpacl, sul proprio sito internet, ha ricordato che a partire dal 1 aprile 2020 e sino al 30 aprile 2020, i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL, non titolari di pensione, possono presentare on line la domanda per l’ottenimento dell’indennità di 600 euro prevista dall’art. 44 del DL 18/2020.

Per presentare l’istanza è necessario aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Possono presentare l’istanza anche coloro che hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e hanno chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero hannor subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Inoltre, i richiedenti: non devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; non devono essere già percettore dei benefici previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del d.l. 18/2020 nonché del ‘reddito di cittadinanza’ di cui al d.l. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019.

Infine, si segnala che l’ENPACL è tenuto a comunicare l’elenco dei soggetti ai quali viene corrisposta l’indennità al Ministero del lavoro, al Ministero dell’economia, all’Agenzia delle entrate nonché all’INPS.