La Corte di Cassazione, con la sentenza 1/04/2003 n.4930, ha precisato che la regola generale contenuta nell'art. 1260 c.c. è quella della cedibilità dei crediti, salvo che si tratti di crediti di carattere strettamente personale o il loro trasferimento sia vietato dalla legge ovvero escluso dalla volontà delle parti. Relativamente alla cessione del credito di TFR non sussistono espliciti divieti legali quali invece sono espressamente previsti per tutte le forme di trasferimento a titolo derivativo di beni o diritti dal minore in favore di genitori esercenti la potestà, e in favore del tutore e del produttore, per il credito alimentare e per i crediti cosiddetti litigiosi in favore di talune categorie di persone. Inoltre aggiunge la Cassazione non può ritenersi che il credito del lavoratore in ordine al trattamento di fine rapporto sia di natura strettamente personale poiché tali sono quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona. Ciò non può dirsi del TFR, prestazione il cui contenuto determinato ai sensi dell'art. 2120 c.c. è collegato sotto il profilo causale al rapporto di lavoro e senza che ai fini della determinazione della prestazione abbia alcuna incidenza la persona del creditore. Infine conclude la Suprema Corte la qualificazione di credito strettamente personale non può derivare nemmeno dal fatto che avendo il TFR natura di retribuzione differita, cui deve aggiungersi una funzione previdenziale, esso assolve anche ad una funzione alimentare del lavoratore e della sua famiglia.