Il Ministero del lavoro, con la delibera 11/03/2008, ha fornito precisazioni in merito alla prossibilità di ricorrere, per la certificazione dei contratti di lavoro, alla Commissione istituita presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro (il cui regolamento è stato approvato il 12/12/2007) competente nei casi in cui il datore di lavoro ha le proprie sedi in almeno due province.

La delibera ha affrontato il problema di definire cosa si debba intendere per sede e chi sia competente a certificare il contratto quando la sede è unica, ma l'azienda ha più stabilimenti, filiali, ecc.

In particolare il Ministero, richiamando il concetto di unità produttiva definito dalla giurisprudenza, ha precisato che per sede dell'azienda deve intendersi un'articolazione autonoma sia sotto il profilo funzionale (in quanto idonea ad esplicare anche parzialmente l'attività d'impresa), sia sotto il profilo organizzativo (in quanto dotata di indipendenza tecnica e amministrativa). Ne consegue che non si può parlare di unità produttiva per quelle articolazioni aziendali che, seppur dotate di autonomia amministrativa, sono destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai generali tipi di impresa.

Inoltre, il Ministero precisa che alla Commissione di certificazione istituita presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, si possa ricorrere solo quando il datore di lavoro ha sedi in più province. Ne consegue che se tutti i contratti di lavoro sono stati stipulati presso un'unica sede e da questa i lavoratori successivamente sono stati avviati negli altri stabilimenti, uffici, reparti o filiali del medesimo gruppo, sprovvisti della qualifica di sede, la competenza a certificare i relativi contratti di lavoro spetta alla Commissione di certificazione operante nel territorio in cui è stabilita la sede che ha provveduto ad effettuare tutte le assunzioni.