La COVIP, con la risposta a un quesito del mese di settembre 2025, ha precisato che i lavoratori dipendenti e appartenenti a determinati profili professionali, che al raggiungimento dei 60 anni perdono il titolo abilitante allo svolgimento della loro specifica attività lavorativa, possono richiedere al Fondo l’erogazione della prestazione pensionistica complementare, ma non anche il riscatto ex art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005.

Più precisamente, l’intervento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione riguarda la possibilità di esercitare il riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte di predetti lavoratori che cessano al contempo dal rapporto di lavoro e maturano, in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, la cui erogazione tuttavia decorre alcuni mesi dopo la data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, in base al meccanismo delle cc.dd. finestre.

La Covip precisa che tali lavoratori, nel momento in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia, possono direttamente chiedere al Fondo l’erogazione della prestazione pensionistica complementare senza dover attendere l’effettiva erogazione della pensione base, a condizione che abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Invece, in merito alla possibilità di fruire del diritto di riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, la Covip richiama i previgenti orientamenti con i quali aveva precisato che per qualificare tali situazioni vanno esaminati non soltanto i profili formali ma anche i profili di carattere sostanziale, tra cui il mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto al fondo, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi.

Dall’esame dei precedenti orientamenti, ne deriva che non si realizza una situazione di “cessazione dei requisiti di partecipazione”, in capo ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e maturino il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005.

Questi soggetti, come sopra ricordato, possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare, ma non anche il riscatto.

Infine, la Covip evidenzia che quanto detto trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non hanno chiesto il riscatto e sono rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Anche costoro non hanno più alcuna ragione per invocare la “cessazione dei requisiti di partecipazione”.