Cessazione rapporto di lavoro e data di pagamento del TFR
A cura della redazione
La Corte di Cassazione con due sentenze (4822/2002 - 4222/2002) è recentemente intervenuta sulla data a decorrere dalla quale il lavoratore matura il trattamento di fine rapporto ed i relativi interessi e rivalutazione in caso di ritardato pagamento.
In particolare con la sentenza 4222/2002, la Suprema Corte ha deciso che il TFR matura nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
Se il datore di lavoro a quella data conosce tutti gli elementi utili per il calcolo (compresi gli indici ISTAT necessari per la rivalutazione degli accantonamenti TFR) e non paga il lavoratore, dovrà corrispondere al dipendente gli interessi e la rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto fino a quella dell'effettivo versamento dell'importo dovuto.
Nel caso in cui invece il datore di lavoro non è a conoscenza di tutti gli elementi per il calcolo del TFR alla data di cessazione del rapporto e non paga il lavoratore, gli interessi e la rivalutazione decorreranno dalla data in cui il credito può essere liquidato nel suo integrale ammontare anche se questo si verifica in una data successiva a quella in cui il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro.
Con la sentenza 4822/2002, la Corte di Cassazione ha invece deciso che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il diritto al TFR sorge nel momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto gli interessi e la rivalutazione sull'importo dovuto, nel caso in cui il datore di lavoro non paghi il dipendente a quella data, decorrono nel momento in cui il dipendente cessa l'attività.
Inoltre la Suprema Corte afferma, che se per ipotesi l'art. 2120 c.c. non dovesse essere interpretato nel senso predetto, il lavoratore potrebbe comunque avvalersi dell'art. 1183 c.c., secondo cui se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore la può esigere immediatamente. Di conseguenza se il lavoratore richiede il pagamento del TFR nel momento in cui cessa il rapporto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere immediatamente il dovuto.