Cessione d'azienda, la condotta antisindacale non inficia l'effetto traslativo
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 22 del 4 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti in merito all’ipotesi di trasferimento d’azienda, con più di 15 dipendenti, e di un’eventuale condotta antisindacale.
Come noto, l’art. 47 della L. n. 428/1990 impone una determinata procedura di consultazione sindacale nell’ipotesi di trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) che occupi più di 15 dipendenti. In particolare, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’unita produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle suddette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi di cui sopra costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della L. n. 300/1970 ma, secondo costante giurisprudenza, non influisce sulla validità della vicenda traslativa.
In caso di trasferimento d’azienda, infatti, “l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguito dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine…”.
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