Il Ministero del lavoro, con la nota 10/10/2001 n.1629, ha precisato che le convenzioni stipulate per i disabili ai sensi dell'art. 11 L. 68/99, non possono derogare ai limiti di età e di durata dei CFL e dei contratti di apprendistato. Infatti, spiega il Ministero, la legge stessa preclude la possibilità di individuare periodi di prova più lunghi di quelli contrattualmente previsti. Pertanto, precisa la nota 10/10/2001 n.1629 non essendoci spazi all'interno dei quali possa muoversi l'autonomia negoziale delle parti, una volta scelta la tipologia contrattuale applicabile (CFL o apprendistato) i contenuti di diritto sono sottratti alla fattispecie negoziale.