Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 19/2011 ha fornito importanti precisazioni in merito a tre quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro riguardanti l'ammissione al trattamento di CIG in presenza di ferie non godute.
In particolare il Ministero ha affermato che, in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero quando è in essere una CIG a zero ore, viene meno il presupposto, per il lavoratore, della necessità di recuperare le energie psicofisiche e quindi il diritto alle ferie. Pertanto l'esercizio del diritto alle ferie, maturate o infra-annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo coincidente con al ripresa dell'attività produttiva.
Discorso diverso si verificherebbe nel caso di CIG parziale, in relazione alle ferie residue ed infra-annuali, in quanto deve comunque essere garantito il diritto, al lavoratore, del recupero delle energie psicofisiche in relazione all'attività svolta, seppur parziale.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato un ulteriore quesito al Ministero in merito alla possibilità di differire i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le ferie non godute.
Il Ministero, seguendo la linea interpretativa dell'INPS (circ. 186/1999 e n. 15/2002 - Msg. 118/2003) ha affermato che la scadenza dell'obbligazione contributiva per il trattamento economico delle ferie non godute si deve identificare con il termine legale o contrattuale; pertanto il momento impositivo ed il riferimento temporale dei contributi coincidono con il diciottesimo mese successivo all'anno solare di maturazione delle ferie o, in alternava, con il più ampio termine previsto contrattualmente.
Nel caso in cui si verifichino temporanei interruzioni della prestazione lavorativa quali, malattia, maternità CIGO, CIGS, CIG in deroga, intervenuti nei 18 mesi, il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva si ritiene sospeso per un periodo pari a quello del legittimo impedimento, decorrendo, quindi, dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa ordinaria.