Il Ministero del lavoro, con la circolare 8/04/2003 n.13, ha fornito ulteriori precisazioni oltre a quelle già contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 3.4.2003., al fine di evitare che si instaurino di fatto rapporti di lavoro irregolari, con i cittadini extracomunitari, che si trovano in attesa di regolarizzazione, per i quali si è interrotto nel frattempo il rapporto di lavoro originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione e che hanno l'opportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro. In particolare il Ministero del lavoro ha precisato che il datore di lavoro che intende assumere il cittadino extracomunitario deve darne comunicazione scritta alla Prefettura secondo le modalità fissate dal Ministero dell'interno con l'anzidetta circolare 2/2003 e rimanere in attesa della convocazione da parte della Prefettura medesima. Questa attesa è ridotta a tempi molto ristretti, dato che è previsto un esame prioritario mediante una postazione di lavoro dedicata. Infine il Ministero ricorda che in attesa della conclusione della procedura di regolarizzazione, il rapporto di lavoro non potrà pertanto avere corso, potendosi instaurare soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.