Chiusi i flussi di ingresso stagionali per gli anni 2007, 2008 e 2009
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, con la circolare 05/04/2011 n.2495, ritorna sull’argomento flussi stagionali 2011, facendo seguito alla precedente circolare del Ministero del lavoro 21/03/2011 n.984 per fornire ulteriori indicazioni in merito alle procedure di chiusura dei flussi degli anni precedenti.
Infatti con la circolare 984/2011 il Ministero del lavoro non aveva soltanto disposto il riparto tra Regioni e Province autonome delle 60.000 quote d’ingresso per lavoro stagionale fissate per l’anno in corso dal DPCM 17/02/2011, ma aveva colto l’occasione anche per rendere noto che intendeva chiudere definitivamente le pratiche relative al triennio 2007 – 2009 ancora giacenti.
In sostanza da un monitoraggio effettuato era risultato che presso le diverse DPL giaceva ancora un considerevole numero di quote assegnate, ma non impegnate per consentire l’ingresso dei cittadini extracomunitari residenti all’estero per motivi di lavoro da occupare principalmente nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
Al fine di fare ordine negli archivi, il Ministero del lavoro ha disposto che se alla data del 25 marzo 2011 risultassero ancora quote d’ingresso assegnate, ma non utilizzate, le DPL dovranno procedere al loro azzeramento.
Questa procedura di “pulizia” trova applicazione anche nei confronti dei flussi d’ingresso non stagionali del 2008.
Invece le quote già impegnate oppure non utilizzate perché ad esempio l’istanza è stata rigettata dallo Sportello Unico per l’immigrazione oppure il datore di lavoro ha comunicato di voler rinunciare alla pratica, dovranno essere restituite al Ministero del lavoro – Direzione generale dell’immigrazione.
Adesso il Ministero dell’interno con la circolare 2495/2011 riprende l’argomento e invita gli Sportelli Unici per l’immigrazione a chiudere tutte le istanze di rilascio del nulla osta all’ingresso per le quali le DPL hanno espresso parere negativo (ad esempio perché il datore di lavoro non aveva i requisiti economici), con il conseguente avvio della procedura di rigetto.
In particolare il rigetto sarà utile a risolvere tutte quelle criticità segnalate dalla Questura incontrate nell’espletamento dell’attività istruttoria del procedimento di speciale autorizzazione al rientro nel territorio italiano per gli stranieri espulsi, così come previsto dall’art. 13, c.13 del T.U. immigrazione. Infatti se lo straniero nella sua istanza afferma di avere una proposta di lavoro subordinato (rientrante nell’ambito del decreto flussi annuale) avanzata a suo favore da un datore di lavoro italiano, la Questura deve poter acquisire elementi circa l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 21 e ss. del DLgs 286/1998. E tra le diverse situazioni che devono essere valutate dalla Questura vi rientra anche l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro.
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