CIG e mobilità in deroga: la proroga per il 2016
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 5/01/2016, facendo seguito alle novità previste dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), ha ricordato che gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente possono essere concessi o prorogati, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.
Inoltre, sempre fino alla fine del 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dal Decreto ministeriale n. 83473/2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal DPR 218/1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
Viene inoltre riconosciuta la possibilità di disporre, comunque entro il 31/12/2016, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite.
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