La Regione Lombardia, con il decreto n. 7241 del 7 agosto 2012, in riferimento alle modalità applicative dell’Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga (2012) del 6.12.2011, ha stabilito che il vincolo di riduzione, previsto al punto 1.6.2 dell’accordo, dei lavoratori sospesi in caso di rinnovo d’intervento B, non si applica se il numero dei lavoratori interessati alla suddetta riduzione sia pari ad uno.
Si fa riferimento, in particolare, alla durata massima di uno degli interventi previsti nell’Accordo, nel caso in cui, al termine del primo periodo di integrazione salariale, si riduce di almeno il 15%, pari almeno ad un’unità di personale, il numero dei lavoratori in esubero per i quali si richiede la cassa integrazione guadagni in deroga.