L’Inps, con il messaggio n. 1051 del 17 gennaio 2013, ha reso noto che, a decorrere dall’1.1.2013, non possono più essere autorizzate richieste di anticipazione di Cig in deroga.
Si rammenta che, secondo quanto disposto dall’art. 7-ter, comma 3, del DL 5/2009, conv. da L. 33/2009, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Inps era autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.
Tale norma, prorogata per gli anni 2011 e 2012 per effetto delle leggi di stabilità dei rispettivi anni, non è stata ulteriormente prorogata per l’anno 2013 dalla L. 228/2013 (legge di stabilità 2013).
Pertanto:
- non potranno più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga per periodi di competenza 2013;
- sarà possibile procedere all’autorizzazione delle domande e, conseguentemente, all’erogazione delle prestazioni di CIG in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate;
- non potranno trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza 2013.