In data 23 luglio 2025, il Senato ha approvato il ddl n. 1561 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 92/2025 (cd. decreto ex Ilva), introducendo il nuovo articolo 10-bis, recante nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza climatica. Il provvedimento è passato alla Camera per l’approvazione definitiva.

Il nuovo articolo prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni sui limiti di fruizione della CIGO non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese dei settori edile e affini. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

Al medesimo fine e per il medesimo periodo, il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Queste integrazioni, inoltre, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. In deroga all'articolo 14 della legge n.457 del 1972, il trattamento in esame è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo

Le integrazioni introdotte dal nuovo articolo 10-bis saranno riconosciute entro determinati limiti di spesa.