CIGD Lombardia e attestazione delle ore di sospensione utilizzate
A cura della redazione

La regione Lombardia, ha diffuso due note tecniche esplicative in merito ai processi di rendicontazione/decretazione delle domande di CIGD rispettivamente del I° e del II° semestre 2013, con le quali è stato chiesto alle aziende tra le altre cose, per ogni domanda che al 5 luglio u.s. risultava autorizzata, l’invio di una dichiarazione che certifichi il numero cumulativo di ore di sospensione utilizzate nel periodo richiesto che devono risultare conformi a quanto indicato nei modelli SR41 inviati all’INPS. Regione Lombardia verificherà la corrispondenza tra il numero di ore di sospensione utilizzate comunicato tramite dichiarazione e quanto rendicontato dal sistema. Se c'è corrispondenza le domande vengono autorizzate in caso contrario verranno effettuate ulteriori verifiche con l'azienda.
Invece in merito alle domande relative al secondo semestre, la Lombardia ha introdotto la domanda di CIGD unica che deve essere presentata solo alla Regione e non anche all’INPS. Sul punto l'ANCL di Milano ha reso noto che l’applicativo informatico non consente ancora ad oggi di omettere il protocollo Inps di invio della domanda all’Istituto previdenziale. Infatti tale campo risulta, anche nella nuova procedura, come obbligatorio. Quindi la domanda va inviata anche all’Inps con il consueto applicativo DGWEB.
Nel secondo semestre la durata delle domande non dovrà mai essere superiore a 3 mesi, anche se nell’ambito di accordi di durata superiore.
I datori di lavoro dovranno inviare il calendario delle effettive sospensioni dall’attività lavorativa di ciascun lavoratore e comunicare entro il 16 del mese successivo il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate.
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